Legge 68/1999

La legge 68/99 riguarda una forma di collocamento mirato volto a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, mediante una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro più idoneo.

La legge 68/99 riguarda una forma di collocamento mirato volto a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, mediante una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le loro capacità lavorative e di inserirle nel posto di lavoro più idoneo.

I destinatari degli interventi previsti dalla Legge n. 68/1999 sono le persone disoccupate e, quindi, prive assolute di lavoro (lo stato di disoccupazione è stato ridefinito dal D. Lgs. 150/2015) o occupate in modo precario, ovvero con un’occupazione che generi nell’anno solare un reddito imponibile lordo non superiore ad € 8.000,00 (in caso di lavoro dipendente) o ad € 4.800,00 (in caso di lavoro autonomo), che aspirino ad una occupazione adeguata e confacente alle proprie capacità ed abilità, immediatamente disponibili allo svolgimento di un’attività lavorativa (anche cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia), in età lavorativa (con più di 16 anni e che non abbiano superato i limiti di età lavorativa) di seguito elencate: 

• persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; 

• persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; 

• persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla Legge n. 138/2001) o sordomute (colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata); 

• persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla I all’VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra.

La disciplina della Legge n. 68/1999 opera anche a favore di persone normodotate. Si tratta degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge n.763/1981, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (Legge n.407/1998). 

Fino all’adozione di una specifica disciplina per queste categorie di persone, la Legge n. 68/1999 individua per esse una condizione di favore, prevedendo (art. 18, c. 2) che sia loro “attribuita… una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale”, determinata secondo quando indicato in seguito relativamente al “computo della quota di riserva”.

Come iscriversi alla legge 68

La prima iscrizione, va fatta presso il Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato.
Sarà possibile, successivamente, trasferire l’iscrizione in altro centro per l’impiego, previa cancellazione da quello di provenienza.
Le iscrizioni L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” si dividono in due categorie distinte:

Iscrizioni persone con disabilità Art. 1 – L. 68/99 – Invalidi civili, invalidi da lavoro, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra.

scrizioni alla L. 68/99 ex Art. 18 :
Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della l. 763/81; vittime del dovere ed equiparati; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti; orfani di Rigopiano; orfani per crimini domestici; care leavers.

I datori di lavoro interessati:

L’art. 3 della Legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità (il richiamo esplicito è alle persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della stessa legge) secondo la seguente articolazione: 

Datori di lavoro con base di computo fino a 14 dipendenti: nessun lavoratore con disabilità Datori di lavoro con base di computo da 15 a 35 dipendenti: n. 1 lavoratore con disabilità 

Datori di lavoro con base di computo da 36 a 50 dipendenti: n. 2 lavoratori con disabilità 

Datori di lavoro con base di computo oltre i 50 dipendenti: 7% della base di computo e 1% dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, di cui all’art.18 Legge 68/1999. 

Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. Anche i datori di lavoro non soggetti ad obbligo o con obbligo già “coperto” possono assumere secondo le modalità d’intervento del collocamento mirato.

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